AIDA TICINO - Associazione per l'Iperattività  e i Disturbi dell'Attenzione
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La sindrome AD/HD Commissione medica Statuto Adesione
Statuto

Approvato dall' Assemblea ordinaria il 1° giugno 2005.
La versione dello statuto di AIDA TICINO in formato PDF (71 KB) è x disponibile.

Articolo 1: Nome e Sede
Articolo 2: Scopo
Articolo 3: Affiliazione
Articolo 4: Risorse
Articolo 5: Soci
Articolo 6: Quota associativa
Articolo 7: Ammissione
Articolo 8: Cessazione della qualità di membro
Articolo 9: Esclusione
Articolo 10: Diritto di voto
Articolo 11: Organi 
Articolo 12: Durata delle cariche
Articolo 13: Assedmblea generale- principio
Articolo 14: Compiti
Articolo 15: Assemblea Generale ordinaria
Articolo 16: Assemblea Generale straordinaria
Articolo 17: Procedura
Articolo 18: Il Comitato: composizione
Articolo 19: Organizzazione
Articolo 20: Compiti
Articolo 21: Impegni verso i terzi
Articolo 22: L'Organo di Revisione
Articolo 23: Compiti
Articolo 24: Esercizio

Articolo 25: Commissioni: definizione

Articolo 26: Revisione dello statuto

Articolo 27: Scioglimento

Articolo 28: Liquidazione

Articolo 29: Entrata in vigore

Articolo 1: Nome e Sede
1. Con la denominazione Associazione per l'iperattività e i disturbi dell'attenzione - AIDA - (qui di seguito "Associazione") è costituita a Airolo un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguienti del Codice Civile Svizzero e in conformità dei presenti statuti
2. L' Associazione è apolitica e aconfessionale. Torna su

Articolo 2: Scopo
1. L' associazione ha come scopo quello di far conoscere con tutti i mezzi a sua disposizione la Sindrome di iperattività con o senza Deficit d' Attenzione (ADHD), di informare, di sostenere e di offrire un aiuto a tutte le persone colpite da questi disturbi, di esigere che tutti i bambini colpiti da questi sintomi ricevano tutto il sostegno medico, pedagogico e didattico utile e necessario.
2. A tale scopo essa può intervenire presso i pubblici poteri, gli organismi scolastici e medici, le autorità e gli organismi coinvolti, segnatamente in Ticino e nel canton Grigioni per gli italofoni. Definizioni usuali: ADHD (Attention Deficit and Hiperactivity Disorder); POS (Psycho Organische Syndrom); THADA (Trouble d' Hyperactivité Avec Deficit de l' Attention ). Torna su

Articolo 3: Affiliazione
1. L' associazione può affiliarsi a qualsiasi federazione o associazione che persegue gli stessi scopi.
2. L' associazione sostiene e favorisce la creazione di associazioni aventi scopi analoghi, anche sotto la stessa denominazione, in altri cantoni e/o paesi.
3. Su decisione del comitato essa può aderire ad organismi aventi gli scopi definiti all' art. 2. Torna su

Articolo 4: Risorse
Costituiscono le risorse dell' Associazione: le quote versate dai membri, le sovvenzioni, le partnership, le donazioni, i lasciti, la commercializzazione di articoli o i proventi di manifestazioni organizzate dall''Associazione con l''intenzione di raggiungere gli scopi statutari. Torna su

Articolo 5: Soci
Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico e privato. Torna su

Articolo 6: Quota associativa
I membri pagano una quota annuale, fissata dall' Assemblea ordinaria, che deve essere versata sul conto bancario. Torna su

Articolo 7: Ammissione
Chiunque può essere membro dell' Associazione se ne condivide gli scopi e paga la quota annuale da socio. Torna su

Articolo 8: Cessazione della qualità di membro
La qualità di socio si estingue con il decesso, con l'uscita dall'Associazione, l'esclusione e con il mancato pagamento della quota sociale. In caso di uscita durante l'anno d'esercizio, la quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione Torna su

Articolo 9:  Esclusione
Comitato può decidere un' esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione agli statuti e al regolamento dell'Associazione.
Il Membro escluso può interporre ricorso all'assemblea generale ordinaria.
Il ricorso deve essere presentato per iscritto al comitato entro 15 giorni dalla comunicazione  dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Torna su

Articolo 10:Diritto di voto
Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'Assemblea. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti..Torna su

Articolo 11: Organi 
Gli organi dell' Associazione sono l' Assemblea Generale, il Comitato, l'organi di revisione, le commissioni. . Torna su

Articolo 12: Durata delle cariche
Le varie cariche dell'Associazione durano un anno e sono rinnovabili. Torna su

Articolo 13: Assemblea generale - principio
L'Assemblea generale e l'organo supremo dell'Associazione. può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. Un'Assemblea alla quale ogni socio sia stato convocato individualmente e con ordine del giorno è un'Assemblea Generale. Hanno diritto di voto tutti i soci presenti. Torna su

Articolo 14: Compiti
All'Assemblea Generale competono:

a. l'adozione e la revisione dello statuto

b. l'elezione del/la Presidente e dei membri del Comitato

c. la nomina dell'Organo di revisione

d. l'approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo la verifica del rapporto dell'Organo di revisione

e. lo scarico al/la Presidente ed al comitato per la sua gestione come pure all'Organo di revisione

f. la decisione sui ricorsi contro l'espulsione di soci prese dal comitato

g. la fissazione della quota di socio per l'esercizio seguente.

h. la decisione dello scioglimento dell'Associazione

i. la decisione sulle proposte del comitato e dei soci.Torna su

Articolo 15: Assemblea generale ordinaria
L'Assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo trimestre d'ogni anno. E' convocata dal comitato mediante lettera semplice con l'ordine del giorno e con un preavviso di almeno 10 giorni. L'Assemblea generale ordinaria può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti Torna su

Articolo 16: Assemblea generale straordinaria
L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal comitato quando questioni importanti o urgenti lo impongono o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci indicandone il motivo. L'invito viene fatto per lettera semplice con l'ordine del giorno e con un preavviso di almeno 10 giorni. L'Assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Torna su

Articolo 17: Procedura
Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano. nelle votazioni decide la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea. In caso di parità il voto del presidente o di chi ne fa le veci è decisivo.. Torna su

Articolo 18: Il Comitato - Composizione
Il comitato è composto dal presidente e da un minimo di due membri che si suddividono fra loro le diverse funzioni. Secondo i bisogni o le necessità è possibile aumentare o diminuire (fino a concorrenza del minimo stabilito dal presente statuto) il numero dei membri del comitato. Torna su

Articolo 19: Organizzazione
Il/La presidente é scelto/a dall?assemblea generale; per il resto il comitato si organizza da sé. Torna su

Articolo 20: Compiti
In particolare il comitato si occupa di:

1. Intraprendere ogni azione utile al raggiugngimento degli scopi dell'Associazione conformemente agli statuti

2. eseguire le decisioni prese dall'Assemblea generale e badare che esse vengano rispettate.

3. dirigere gli affari correnti.

4. convocare e preparare le Assemblee Generali

5. preparare e presentare all'Assemblea Generale i rapporti relativi all'esercizio passata e al bilancio.

6. rappresentare l'Associazione verso i terzi Torna su

Articolo 21: Impegno verso i terzi
L'Associazione è impegnata validamente dalla firma congiunta delpresidente con un altro membro del comitato.

L'Associazione risponde verso i terzi esclusivamente con il patrimonio sociale.

I membri rispondono limitatamente alla quota sociale.Torna su

Articolo 22: L'Organo di revisione
Esso é composto da due revisori interni o esterni incaricati della revisione. I revisori non possono essere membri del comitato. L'Organi di Revisione viene eletto dall'Assemblea Generale . Torna su

Articolo 23: Compiti
Redige annualmente un rapporto sui conti consuntivi e sui bilanci sottoposti all'Assemblea generale per l'approvazione. Torna su

Articolo 24: Esercizio
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Torna su

Articolo 25: Commissioni - Definizione

Il comitato può affiancarsi di una commissione scientifica composta da medici e proffessionisti che conoscono e si occupano di problematiche della ADHD.

 

Articolo 26: Revisione dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

 

Articolo 27: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea generale straordinaria unicamente convocata a tale scopo su proposta del comitato o di almeno la metà più uno dei soci. Tale Assemblea ha facoltà decisionale solo se presentzia metà dei soci iscritti all?associazione. Per la decisione è richiesta la maggioranza di tre quarti dei presenti. 

In difetto del quorum necessario dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea dopo almeno un mese. In tal caso l'Assemblea deciderà a maggioranza di tre quarti dei soci presenti.

 

Articolo 28: Liquidazione

In caso di scioglimento i beni dell'Associazione verranno messi a disposizione di un'organizzazione avente scopi analoghi.

 

Articolo 29: Disposizioni Finali

Entrata in vigore: il presente statuto è stato adottato il 31 marzo 1999 e modificato il 26 aprile 2001 e 1° giugno 2005

Rivera, 1° giugno 2005

Il presidente, Il Segretario

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