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Approvato dall' Assemblea ordinaria il 1° giugno 2005.
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Articolo 1: Nome e Sede
Articolo 2: Scopo
Articolo 3: Affiliazione
Articolo 4: Risorse
Articolo 5: Soci
Articolo 6: Quota associativa
Articolo 7: Ammissione
Articolo 8: Cessazione della qualità di membro
Articolo 9: Esclusione
Articolo 10: Diritto di voto
Articolo 11: Organi
Articolo 12: Durata delle cariche
Articolo 13: Assedmblea generale- principio
Articolo 14: Compiti
Articolo 15: Assemblea Generale ordinaria
Articolo 16: Assemblea Generale straordinaria
Articolo 17: Procedura
Articolo 18: Il Comitato: composizione
Articolo 19: Organizzazione
Articolo 20: Compiti
Articolo 21: Impegni verso i terzi
Articolo 22: L'Organo di Revisione
Articolo 23: Compiti
Articolo 24: Esercizio
Articolo 25: Commissioni: definizione
Articolo 26: Revisione
dello statuto
Articolo 27: Scioglimento
Articolo 28: Liquidazione
Articolo 29: Entrata in vigore
Articolo 1: Nome e Sede
1. Con la denominazione Associazione per l'iperattività e i
disturbi dell'attenzione - AIDA - (qui di seguito
"Associazione") è costituita a Airolo un'associazione di
pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguienti del Codice
Civile Svizzero e in conformità dei presenti statuti
2. L' Associazione è apolitica e aconfessionale. Torna
su
Articolo 2: Scopo
1. L' associazione ha come scopo quello di far conoscere con tutti
i mezzi a sua disposizione la Sindrome di iperattività con
o senza Deficit d' Attenzione (ADHD), di informare, di sostenere
e di offrire un aiuto a tutte le persone colpite da questi disturbi,
di esigere che tutti i bambini colpiti da questi sintomi ricevano
tutto il sostegno medico, pedagogico e didattico utile e necessario.
2. A tale scopo essa può intervenire presso i pubblici poteri,
gli organismi scolastici e medici, le autorità e gli organismi
coinvolti, segnatamente in Ticino e nel canton Grigioni per gli
italofoni. Definizioni usuali: ADHD (Attention Deficit and Hiperactivity
Disorder); POS (Psycho Organische Syndrom); THADA (Trouble d' Hyperactivité
Avec Deficit de l' Attention ). Torna su
Articolo 3: Affiliazione
1. L' associazione può affiliarsi a qualsiasi federazione
o associazione che persegue gli stessi scopi.
2. L' associazione sostiene e favorisce la creazione di associazioni
aventi scopi analoghi, anche sotto la stessa denominazione, in altri
cantoni e/o paesi.
3. Su decisione del comitato essa può aderire ad organismi
aventi gli scopi definiti all' art. 2. Torna su
Articolo 4: Risorse
Costituiscono le risorse dell' Associazione: le quote versate dai
membri, le sovvenzioni, le partnership, le donazioni, i lasciti,
la commercializzazione di articoli o i proventi di manifestazioni
organizzate dall''Associazione con l''intenzione di raggiungere
gli scopi statutari. Torna su
Articolo 5: Soci
Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e le
persone giuridiche di diritto pubblico e privato. Torna su
Articolo 6: Quota associativa
I membri pagano una quota annuale, fissata dall' Assemblea ordinaria,
che deve essere versata sul conto bancario. Torna su
Articolo 7: Ammissione
Chiunque può essere membro dell' Associazione se ne condivide
gli scopi e paga la quota annuale da socio. Torna su
Articolo 8: Cessazione della qualità di
membro
La qualità di socio si estingue con il decesso, con l'uscita
dall'Associazione, l'esclusione e con il mancato pagamento della
quota sociale. In caso di uscita durante l'anno d'esercizio, la
quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione Torna su
Articolo 9: Esclusione
Comitato può decidere un' esclusione qualora un membro
si sia reso colpevole di grave infrazione agli statuti e al regolamento
dell'Associazione.
Il Membro escluso può interporre ricorso all'assemblea generale
ordinaria.
Il ricorso deve essere presentato per iscritto al comitato entro 15
giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha
effetto sospensivo. Torna su
Articolo 10:Diritto di voto
Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'Assemblea. Le
risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci
presenti..Torna
su
Articolo 11: Organi
Gli organi dell' Associazione sono l' Assemblea Generale, il
Comitato, l'organi di revisione, le commissioni. .
Torna su
Articolo 12: Durata delle cariche
Le varie cariche dell'Associazione durano un anno e sono rinnovabili. Torna su
Articolo 13: Assemblea generale - principio
L'Assemblea generale e l'organo supremo dell'Associazione. può
riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. Un'Assemblea alla
quale ogni socio sia stato convocato individualmente e con ordine
del giorno è un'Assemblea Generale. Hanno diritto di voto tutti i
soci presenti. Torna su
Articolo 14: Compiti
All'Assemblea Generale competono:
a. l'adozione e la revisione dello statuto
b. l'elezione del/la Presidente e dei membri del Comitato
c. la nomina dell'Organo di revisione
d. l'approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo la
verifica del rapporto dell'Organo di revisione
e. lo scarico al/la Presidente ed al comitato per la sua gestione
come pure all'Organo di revisione
f. la decisione sui ricorsi contro l'espulsione di soci prese dal
comitato
g. la fissazione della quota di socio per l'esercizio seguente.
h. la decisione dello scioglimento dell'Associazione
i. la decisione sulle proposte del comitato e dei soci.Torna su
Articolo 15: Assemblea generale ordinaria
L'Assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo trimestre d'ogni
anno. E' convocata dal comitato mediante lettera semplice con
l'ordine del giorno e con un preavviso di almeno 10 giorni.
L'Assemblea generale ordinaria può deliberare validamente qualunque
sia il numero dei soci intervenuti Torna
su
Articolo 16: Assemblea generale straordinaria
L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal comitato
quando questioni importanti o urgenti lo impongono o su richiesta di
almeno la metà più uno dei soci indicandone il motivo. L'invito
viene fatto per lettera semplice con l'ordine del giorno e con un
preavviso di almeno 10 giorni. L'Assemblea può deliberare
validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Torna
su
Articolo 17: Procedura
Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano. nelle
votazioni decide la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea. In
caso di parità il voto del presidente o di chi ne fa le veci è
decisivo.. Torna
su
Articolo 18: Il Comitato - Composizione
Il comitato è composto dal presidente e da un minimo di due membri
che si suddividono fra loro le diverse funzioni. Secondo i bisogni o
le necessità è possibile aumentare o diminuire (fino a concorrenza
del minimo stabilito dal presente statuto) il numero dei membri del
comitato. Torna su
Articolo 19: Organizzazione
Il/La presidente é scelto/a dall?assemblea generale; per il resto
il comitato si organizza da sé. Torna su
Articolo 20:
Compiti
In particolare il comitato si occupa di:
1. Intraprendere ogni
azione utile al raggiugngimento degli scopi dell'Associazione
conformemente agli statuti
2. eseguire le decisioni
prese dall'Assemblea generale e badare che esse vengano rispettate.
3. dirigere gli affari
correnti.
4. convocare e preparare
le Assemblee Generali
5. preparare e presentare
all'Assemblea Generale i rapporti relativi all'esercizio passata e
al bilancio.
6. rappresentare
l'Associazione verso i terzi Torna su
Articolo 21: Impegno
verso i terzi
L'Associazione è impegnata validamente dalla firma congiunta
delpresidente con un altro membro del comitato.
L'Associazione risponde
verso i terzi esclusivamente con il patrimonio sociale.
I membri rispondono
limitatamente alla quota sociale.Torna
su
Articolo 22: L'Organo di revisione
Esso é composto da due revisori interni o esterni incaricati della
revisione. I revisori non possono essere membri del comitato.
L'Organi di Revisione viene eletto dall'Assemblea Generale . Torna
su
Articolo 23: Compiti
Redige annualmente un rapporto sui conti consuntivi e sui bilanci
sottoposti all'Assemblea generale per l'approvazione. Torna su
Articolo 24: Esercizio
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. Torna
su
Articolo 25:
Commissioni - Definizione
Il comitato può
affiancarsi di una commissione scientifica composta da medici e
proffessionisti che conoscono e si occupano di problematiche della
ADHD.
Articolo
26: Revisione dello Statuto
Il presente statuto può
essere modificato dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due
terzi dei soci presenti.
Articolo
27: Scioglimento
Lo scioglimento
dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea
generale straordinaria unicamente convocata a tale scopo su proposta
del comitato o di almeno la metà più uno dei soci. Tale Assemblea
ha facoltà decisionale solo se presentzia metà dei soci iscritti
all?associazione. Per la decisione è richiesta la maggioranza di
tre quarti dei presenti.
In difetto del quorum
necessario dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea dopo almeno
un mese. In tal caso l'Assemblea deciderà a maggioranza di tre
quarti dei soci presenti.
Articolo
28: Liquidazione
In caso di scioglimento i
beni dell'Associazione verranno messi a disposizione di
un'organizzazione avente scopi analoghi.
Articolo
29: Disposizioni Finali
Entrata in vigore: il
presente statuto è stato adottato il 31 marzo 1999 e modificato il
26 aprile 2001 e 1° giugno 2005
Rivera, 1° giugno 2005
Il presidente, Il Segretario
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